Estratto dal Regolamento dell’Associazione“FEDERAZIONE ITALIANA EXALLIEVI/E DI DON BOSCO”Via Marsala, 42 - 00185 Roma
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CAPITOLO VI
Le Unioni
ARTICOLO 19
Unioni
L'Unione è la struttura organizzativa di base dell'Associazione; essa, riconosciuta dalla Federazione ispettoriale, è costituita normalmente presso una Casa salesiana che mette a disposizione ambienti idonei per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività sociali.
L'Exallievo/a diventa socio presentando domanda di ammissione alla Presidenza unionale, la quale rilascia la Tessera della Associazione "Federazione Italiana Exallievi/e Di Don Bosco", dietro versamento della quota sociale annuale.
Ogni Exallievo/a può essere tesserato/a presso una sola Unione. L'Unione si considera al servizio anche degli Exallievi/e non associati: di tutti conserva nomi ed indirizzi, con tutti mantiene legami di fraterna amicizia, a tutti apre ed estende le proprie attività.
L'Unione potrà conservare l'originaria denominazione e la propria identità nel caso di eventuale chiusura della Casa od Opera salesiana o potrà costituirsi dove questa non esiste.
Queste Unioni dovranno chiedere il riconoscimento alla Federazione ispettoriale, a condizione che tengano vivo lo spirito di Don Bosco, eleggano una sede e mantengano il collegamento con la propria Federazione ispettoriale.
L'assistenza spirituale di tali Unioni compete al Delegato dell'Unione più vicina o al salesiano che più agevolmente può interessarsene.
ARTICOLO 20
Attività
Le attività svolte dall'Unione debbono rispettare le finalità dell'Associazione, uniformarsi alle delibere del Consiglio nazionale e del Consiglio ispettoriale ed essere in armonia con la vita della Casa salesiana nonchè aperte alla collaborazione con le altre componenti della Famiglia salesiana, con la Chiesa locale e con la Comunità civile.
L'Unione programma attività e manifestazioni secondo le proprie possibilità e tradizioni.
In particolare, tra le iniziative possibili, quelle più consone agli scopi dell’Associazione sono:
· quelle che mirano a mantenere viva l'educazione ricevuta;
· gli incontri e i corsi di formazione per gli associati;
· le attività volte ad aiutare, educare e formare i giovani;
· le opere di volontariato e di solidarietà verso i più bisognosi;
· la diffusione del Sistema Preventivo di Don Bosco in famiglia, nel proprio ambiente di lavoro e nell’ambito socio-politico;
· la collaborazione per l’organizzazione delle feste salesiane;
· l’organizzazione di pellegrinaggi e di attività spirituali, culturali e sportive;
· il sostegno alle Opere salesiane, anche attraverso attività di volontariato.
ARTICOLO 21
Assemblea dei soci
Gli Exallievi/e di ciascuna Unione, in regola con il versamento della quota sociale annuale, costituiscono l'Assemblea dei soci.
L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, dalla Presidenza unionale due volte nel corso dell'anno sociale: la prima volta per la programmazione e la seconda per la verifica; in via straordinaria, su iniziativa della Presidenza unionale e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 degli iscritti.
L'Assemblea, in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei partecipanti aventi diritto, qualora in prima convocazione non ne sia stata raggiunta la metà più uno.
Le delibere sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità di voti prevale quello del Presidente dell'Assemblea.
È consentito farsi sostituire, a tutti gli effetti, mediante delega scritta, da altro socio.
Il Delegato è sostituito da altro Salesiano della stessa Casa.
Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
ARTICOLO 22
Compiti dell'Assemblea
L'Assemblea dei soci:
a) delibera sulle relazioni del Presidente, sulle attività sociali ed approva i rendiconti finanziari;
b) elegge alla scadenza, a maggioranza semplice e con voto segreto, il Presidente unionale e contestualmente i consiglieri unionali;
c) determina l'entità della quota sociale annuale, che si compone della quota deliberata dal Consiglio nazionale e della parte che l'Unione tratterrà per le proprie attività locali.
Una delle due assemblee ordinarie può svolgersi nel giorno del Convegno annuale.
ARTICOLO 23
Convegno annuale
La celebrazione del Convegno annuale è per tutti gli Exallievi/e dell’Unione, associati e non, il momento di tradizionale fraternità e un'occasione per ribadire l'impegno di realizzare la missione di Don Bosco nonché di vivere e diffondere il carisma salesiano secondo l'educazione ricevuta.
ARTICOLO 24
Elezioni del Presidente unionale
Una commissione elettorale, formata da tre soci non candidati, designati dalla Presidenza unionale almeno sessanta giorni prima della data delle elezioni, invita formalmente, entro sette giorni dal suo insediamento, ogni socio dell'Unione, purché in regola con la quota sociale annuale e purché conforme ai criteri di moralità ed eleggibilità stabiliti dal presente regolamento, a candidarsi, senza particolari formalità, all'elezione della carica di Presidente unionale presentando per iscritto la propria candidatura entro il termine fissato dalla suddetta commissione. La commissione elettorale, verificati la rispondenza delle candidature così presentate ai relativi criteri di moralità ed eleggibilità previsti dal presente regolamento e il rispetto dei termini di presentazione da essa fissati, appronta la lista dei candidati all'elezione della carica di Presidente unionale sulla quale, in ordine alfabetico, saranno elencati i nominativi delle candidature pervenute e ammesse, con a fianco la data di nascita. Della suddetta lista viene poi data comunicazione, ai soci dell'Unione, almeno trenta giorni prima dell'elezione.
Ciascun componente l'assemblea dei soci può esprimere un solo voto di preferenza.
Le schede elettorali con voti superiori a uno sono nulle.
L'espressione del voto è segreta ed è ammessa la votazione per corrispondenza o per delega, in quest'ultimo caso, con le modalità previste dall'art. 21.
La commissione elettorale funge anche da seggio elettorale e procede, con le dovute modalità, alle operazioni di votazione, scrutinio e proclamazione del Presidente eletto.
Risulterà eletto il candidato Presidente che avrà riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il candidato Presidente più anziano di età.
L'elezione deve effettuarsi nell’anno precedente il rinnovo della Presidenza ispettoriale.
ARTICOLO 24 BIS
Elezione dei consiglieri della Presidenza unionale
L'elezione dei consiglieri della Presidenza unionale avviene contestualmente, secondo gli stessi criteri, con le stesse modalità e la medesima tempistica dell'elezione del Presidente unionale.
La lista dei candidati al ruolo di consigliere unionale deve comprendere un numero di candidati, scelti tra adulti e giovani, possibilmente doppio di quello da eleggere fissato dalla Presidenza uscente in base a criteri di funzionalità.
Le preferenze espresse all'atto della votazione non possono superare, pena l'annullamento della scheda, il numero dei consiglieri da eleggere.
Ai candidati giovani sono riservati tre posti indipendentemente dai voti conseguiti.
A parità di voti prevale il candidato più anziano d'età, fatta salva la riserva di cui al comma precedente.
È consentito ai soci di candidarsi contemporaneamente alla carica di Presidente unionale e al ruolo di consigliere della Presidenza unionale; tuttavia in caso di contemporanea elezione alla carica di Presidente e al ruolo di consigliere, il socio candidato decade automaticamente dal ruolo di consigliere a beneficio del primo dei candidati consiglieri non eletti.
ARTICOLO 25
Presidenza unionale
La Presidenza unionale, formata dal Presidente unionale e dai consiglieri unionali eletti rispettivamente ai sensi degli articoli 24 e 24 bis, è convocata, entro quindici giorni dalla sua proclamazione, dal Presidente unionale neoeletto ed elegge tra i propri componenti, il Vicepresidente vicario, il Vicepresidente giovane e, su proposta del Presidente, nomina il segretario, il tesoriere e l'addetto stampa che, anche se non scelti tra i consiglieri eletti, ne diventano membri di diritto a tutti gli effetti.
Della Presidenza fanno parte, con diritto di voto, anche i Distintivi d'oro appartenenti all'Unione.
Inoltre fanno parte della Presidenza unionale, a titolo consultivo, i Presidenti unionali emeriti.
L’elezione dei Vicepresidenti nonché la nomina del segretario, del tesoriere e dell’addetto stampa avvengono a maggioranza semplice.
Non è ammessa la votazione per delega.
La Presidenza si riunisce a brevi scadenze periodiche, stabilite secondo le esigenze, su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.
Le riunioni sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti; è ammessa la delega scritta ad un altro componente della Presidenza con le modalità previste dall’articolo 21; le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Ai lavori della Presidenza, il Presidente invita, con parere consultivo anche Exallievi/e particolarmente esperti della materia o delle attività poste all'ordine del giorno.
ARTICOLO 26
Compiti della Presidenza unionale
La Presidenza:
a) convoca in via ordinaria e straordinaria l'Assemblea dei soci formulandone l'ordine del giorno;
b) attua le direttive deliberate dall'Assemblea, nonché dal Consiglio ispettoriale e nazionale;
c) promuove, curando i contatti con gli allievi, l'inserimento nella Associazione dei giovani delle scuole, degli oratori e di qualsiasi altra opera salesiana;
d) autorizza gli ordini di spesa, nonché segue e controlla la gestione finanziaria;
e) collabora con il Presidente nel predisporre la relazione annuale da presentare all'Assemblea;
f) fissa il numero dei componenti la successiva Presidenza e la data delle elezioni;
g) nomina il proprio rappresentante presso la CEP (Comunità educativo pastorale) nonché presso la Consulta della Famiglia salesiana locale; l'Addetto stampa; infine il Rappresentante dell'Associazione presso la Consulta diocesana dei laici;
h) redige i progetti, cura l'organizzazione delle attività, predispone gli strumenti ed assume ogni iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità sociali;
i)segnala alla propria Presidenza ispettoriale i nominativi per i quali si ritiene giusta la concessione dell'Attestato di Benemerenza o del Distintivo d'oro;
j) si costituisce come organo di disciplina ai sensi dell'art. 59.
ARTICOLO 27
Compiti del Presidente unionale
Il Presidente unionale:
a) rappresenta legalmente l'Unione;
b) cura i rapporti con la direzione della Casa salesiana, con gli altri membri della Famiglia salesiana locale e con le Presidenze ispettoriali e nazionale;
c) convoca la Presidenza, formulandone l'ordine del giorno e presiedendola; inoltre presiede l'Assemblea dei soci convocata dalla Presidenza;
d) esplica le attività inerenti al suo mandato in stretta collaborazione con il Delegato, i Vicepresidenti, il segretario, il tesoriere e l'addetto stampa;
e) concorda con i Consiglieri gli incarichi per l'animazione delle varie attività, sulla base delle indicazioni di cui agli articoli 20 e 26;
f) predispone la relazione annuale da presentare all'Assemblea dei Soci, rendendone edotto il Consiglio ispettoriale;
g) è responsabile, con il tesoriere, della cassa.
ARTICOLO 28
Compiti dei Vicepresidenti e dei consiglieri unionali
Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in tutti i casi in cui questi è impedito ad esercitare le sue funzioni.
Il Vicepresidente giovane, in collaborazione con il Presidente e con il Delegato, anima le attività associative, culturali e ricreative particolarmente adatte ai giovani e cioè a quegli Exallievi/e che non hanno superato il trentesimo anno di età.
L'addetto stampa cura l'eventuale periodico, promuove una fattiva collaborazione ad esso dei giovani, cura la divulgazione delle attività dell'Unione tramite la rivista Voci Fraterne e gli altri eventuali organi di informazione.
I consiglieri collaborano con gli altri componenti la Presidenza e assolvono in particolare il compito specifico concordato con il Presidente.
ARTICOLO 29
Compiti del segretario unionale
Il Segretario unionale:
a) tiene aggiornati gli elenchi di tutti gli Exallievi/e della Casa, associati e non;
b) di concerto con il tesoriere, trasmette tempestivamente alla Segreteria ispettoriale e, in copia, alla Segreteria nazionale, gli elenchi completi dei tesserati con le relative quote, indicando, per ciascun nominativo, data di nascita, professione, indirizzo, numero tele fonico e se presente l’indirizzo e-mail;
c) comunica alla Segreteria ispettoriale e, in copia, alla Segreteria nazionale, l'organigramma della Presidenza dell'Unione e le eventuali variazioni;
d) spedisce le convocazioni per le riunioni della Presidenza e dell'Assemblea dei Soci e ne redige i verbali;
e) tiene la corrispondenza e il relativo protocollo; cura l'archivio e la biblioteca.
ARTICOLO 30
Compiti del tesoriere unionale
Il tesoriere unionale:
a) è responsabile, con il Presidente, della cassa dell'Unione, nonché degli eventuali conti bancari e postali dei quali ha firma, anche disgiunta, con il Presidente;
b) compila e tiene aggiornato l'inventario dei beni di proprietà o di uso dell'Unione;
c) riscuote le quote associative e i contributi volontari;
d) compila il rendiconto di cassa e ne fa relazione alla Presidenza e all'Assemblea dei Soci;
e) mantiene aggiornato il libro di cassa;
f) di concerto con il segretario, versa tempestivamente al tesoriere ispettoriale l'importo dovuto per le quote sociali